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RICERCA E SVILUPPO. QUALI SONO I COSTI AMMISSIBILI? 

Nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità sono ammesse: 

  • le spese per il personale relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegati nelle operazioni di R&S svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni;
  • le quote di ammortamento, i canoni di locazione e le altre spese relative ai beni materiali mobili e si software utilizzati nei progetti di Ricerca e Sviluppo;
  • le spese per contratti di ricerca extramuros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di R&S ammissibili;
  • le quote di ammortamento relative all’acquisto di terzi;
  • le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti; 
  • le spese per materiali, forniture ed altri prodotti.
QUALI SONO LE ATTIVITA’ CARATTERIZZANTI RICERCA E SVILUPPO?

Con specifico riguardo agli investimenti in R&S, in base ai contenuti dell’art.2 comma 2 del DM 26 maggio 2020, sono ammissibili le attività classificabili in una o più delle seguenti categorie: 

  • RICERCA FONDAMENTALE, si sostanzia in lavori sperimentali o teorici finalizzati, principalmente, all’acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l’analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali 
  • RICERCA INDUSTRIALE, consistente in lavori originali intrapresi per individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o obiettivo pratico predeterminato. 
  • SVILUPPO SPERIMENTALE, costituito da lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall’esperienza pratica, svolti allo scopo di acquistare ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti. 

Ai fini dell’ammissibilità al credito di imposta, assumono rilevanza le attività di R&S che perseguono un avanzamento o un progresso delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico e tecnologico.  

Ricerca e Sviluppo. Credito di imposta. Chi è escluso. 

Sono escluse dalla fruizione del credito di imposta: le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 16 marzo 1942,n.267, dal codice di cui al D.Lgs.n.14/2019, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art.9, comma 2, del Decreto Legislativo n.231/2001.

Un’ulteriore esclusione riguarda i soggetti residenti che svolgono attività di R&S per conto i committenti esteri, i cosiddetti soggetti commissionari. È prevista per le imprese commissionarie solo in ambito farmaceutico.